A chiunque sarà capitato di prendere una multa per eccesso di velocità senza essere consapevoli di aver superato i limiti previsti, né di percorrere una strada in cui è in corso un rilievo elettronico della velocità. Occorre chiedersi se le contravvenzioni effettuate tramite autovelox siano legittime e vadano pagate anche in assenza di preventiva e visibile segnalazione. Forse non tutti sanno che gli autovelox devono essere sempre segnalati agli automobilisti con adeguato anticipo e, ove i cartelli di avviso mancano o non sono agevolmente leggibili, la multa è nulla. L’art. 142 comma 6 bis Cds afferma che: “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno”. Da un’attenta disamina della citata disposizione è agevole dedurre che, il requisito della visibilità e della preventiva segnalazione delle postazioni di rilevazione della velocità, costituisce requisito di legittimità della contravvenzione stessa. Tuttavia, gli autovelox possono essere fissi (posizionati in modo permanente) o temporanei (collocati sul ciglio della strada, in questo caso con la presenza della pattuglia). Ebbene, anche le postazioni temporanee devono essere preventivamente segnalate mediante doppio segnale mobile; per le postazioni permanenti, sono sufficienti i cartelli fissi. Recentemente la Cassazione è intervenuta sull’argomento fornendo le corrette modalità di interpretazione dell’articolo 142, comma 6-bis, del codice della strada. Secondo gli ermellini, infatti, tale norma, nello stabilire che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretata nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa, sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione (cfr. Cass. Ord. n. 4007/2022). Ne consegue che, ogni apparecchiatura di rilevazione elettronica della velocità dev’essere segnalata e resa visibile al fine di consentire agli utenti della strada di vederla con facilità. Quindi, ad esempio, nel caso di postazione mobile, la pattuglia della municipale o della stradale dovrà rimanere visibile, senza nascondersi per non farsi vedere. Il verbale dovrà, poi, dare atto dell’esistenza dei cartelli di segnalazione, indicando il punto della strada in cui sono posizionati, precisando se la postazione di controllo della velocità (e la relativa segnaletica) era temporanea o permanente. Il cartello di avviso, leggibile e non interamente o parzialmente coperto da altri segnali, pubblicità o vegetazione, dev’essere posizionato con adeguato anticipo rispetto al luogo in cui viene effettuato il rilevamento della velocità. Il legislatore ha previsto una distanza minima tra il cartello e la postazione di 4 km per scongiurare pericoli o intralci alla circolazione. La presenza dei segnali di avviso dell’autovelox è necessaria per garantire “il tempestivo avvistamento della postazione”. Ciò richiede anche che la collocazione del segnale sia effettuata tenendo conto della necessità dell’automobilista di poter rallentare senza costituire pericolo per il traffico. Dovrà essere possibile moderare la velocità, ad esempio, senza dover effettuare improvvise frenate nel tratto intercorrente tra il segnale di preavviso e il punto ove è installato l’apparecchio rilevatore. Anche per questo motivo di sicurezza la legge impone che i cartelli o gli altri dispositivi segnaletici siano collocati con largo anticipo. Non vi è alcun dubbio che, una contravvenzione effettuata con un autovelox in violazione delle regole di visibilità e preventiva segnalazione della postazione di rilevamento elettronico della velocità, renda la relativa multa nulla e, per l’effetto, legittima il ricorso dinanzi l’autorità giudiziaria competente al fine di ottenere la declaratoria di annullamento del verbale.