Guidare un veicolo che appartiene ad altri oggi è una prassi molto diffusa, si pensi, ad esempio, alle famiglie con un unico mezzo, oppure quando affidiamo il nostro veicolo a meccanici o altri professionisti perché necessitiamo di assistenza tecnica. Cosa accade se ci ritroviamo coinvolti in un sinistro e siamo alla guida di un veicolo che non sia di nostra proprietà? Cosa succede se prestiamo il nostro veicolo a un terzo e questi rimane coinvolto in un sinistro? Risulta compromesso il diritto al risarcimento del danno qualora spettante? Premesso che il nostro ordinamento consente di guidare veicoli che non sono di nostra proprietà, dobbiamo, preliminarmente, capire se, nelle ipotesi prese in rassegna, la copertura assicurativa possa risultare compromessa. Sul punto si rende opportuno precisare che la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli sussiste quando un soggetto arreca un danno a terzi, ovvero, a cose e/o animali, a causa di un determinato comportamento derivante dalla circolazione stradale. Il soggetto danneggiante è sempre tenuto a risarcire i danni arrecati ogni qualvolta l’evento dannoso è ad esso imputabile. In tal senso, l’art. 2054 c.c., prevede una presunzione di responsabilità in capo al conducente il quale sarà tenuto a risarcire il danno causato, sempre che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. Il proprietario del veicolo, da parte sua, è responsabile in solido con il conducente, a meno che non provi che la circolazione del mezzo sia avvenuta contro la sua volontà. Ebbene, proprio in quest’ultimo caso, secondo la giurisprudenza più costante, la circolazione prohibente domino capace di escludere la responsabilità del proprietario per i danni causati dal veicolo ex art. 2054 c.c., comma 3, sussiste quando il proprietario non solo manifesta il proprio dissenso a far usare il mezzo a terzi, ma adotta tutte le misure ragionevolmente esigibili dall'uomo medio per impedire che ciò accada (chiusura a chiave del mezzo, attenta custodia delle chiavi, attivazione dell'antifurto, ecc). In applicazione di tali principi, è divenuta, ormai, tralatizia la massima secondo cui per fornire la prova liberatoria ex art. 2054 c.c., comma 3, non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario (e cioè invito domino), ma è necessario dimostrare che il mezzo abbia circolato contro la sua volontà (e cioè prohibente domino): tale volontà contraria deve desumersi da un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo ed estrinsecatosi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (Cfr. Cassazione, Sez. Sesta civile, Ordinanza n. 1820 del 29.01.2016). Quindi, in caso di sinistro senza colpa, sarà l’assicurazione della controparte a pagare sia i danni materiali al proprietario del veicolo danneggiato, che quelli fisici al conducente non proprietario. Diversamente, in caso di sinistro con colpa, la compagnia di assicurazione del veicolo del proprietario pagherà i danni provocati ai terzi, ovviamente nei limiti dei massimali e con inevitabile incidenza nella classe di merito. Il proprietario non avrà rimborsato i danni ma potrà, successivamente, richiedere il risarcimento dei danni al conducente del mezzo. In considerazione delle accennate considerazioni di natura strettamente civilistica, sarebbe, tuttavia, opportuno, prima di prestare il nostro veicolo, accertarsi della possibilità di poterlo fare anche da un punto di vista assicurativo. Le compagnie assicurative, infatti, spesso, propongono diverse opzioni, dette “modalità di guida,” che, per evitare di incombere in spiacevoli situazioni, è necessario conoscere. Tra le diverse “modalità di guida” che possiamo attivare, l’unica opzione che garantisce copertura assicurativa indipendentemente da chi è alla guida prende il nome di opzione guida libera, la quale consente di far guidare il proprio veicolo a chiunque (purché, nei limiti di legge). L’opzione “conducente esperto”, invece, limita la copertura a determinati soggetti, in genere persone al di sopra dei 25 anni di età. Ovviamente, in caso di sinistro con neopatentato alla guida, la compagnia copre comunque il terzo danneggiato, fatto salvo il diritto di rivalsa sul contraente. L’opzione “conducente esclusivo”, infine, limita la copertura assicurativa ad una sola persona designata espressamente nella polizza. Appare evidente, in definitiva, che nel caso di sinistro, la modalità di guida prescelta si rivela determinante, in quanto se il conducente non è autorizzato a condurre il veicolo, la compagnia assicurativa, dopo aver risarcito il danno, potrà rivalersi sul proprietario. Se sei stato coinvolto in un incidente, non sei il proprietario del veicolo e necessiti di aiuto non esitare a contattarci per scoprire tutto ciò che ti occorre e come ottenere il risarcimento che ti spetta.