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Sinistro stradale e la responsabilità del pedone

2023-07-08 09:23

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Sinistro stradale e la responsabilità del pedone

La circolazione stradale e i giusti comportamenti cui sono tenuti i pedoni e gli automobilisti.

Una convinzione comune ai conducenti di veicoli è che il pedone ha sempre ragione. Da tale certezza deriva una sorta di timore ogni qualvolta notiamo una persona che si appresta ad attraversare la strada e finiamo, addirittura, per compiere frenate brusche o pericolose.


Ma è proprio vero che, in caso di incidente con un pedone, questi ha sempre ragione? Oppure anche il pedone, al pari degli automobilisti, è vincolato al rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale?


Per rispondere a questi interrogativi, si rende opportuno passare in rassegna le norme che regolano la materia della circolazione stradale, soffermandoci, in particolare, sul giusto comportamento cui sono tenuti i pedoni e gli automobilisti.


 


L’art. 3, comma 53 bis del C.d.S. definisce il pedone un “utente vulnerabile” della strada e, in quanto tale, meritevole di tutela particolare rispetto ai pericoli derivanti dalla circolazione su strada.


L’art. 2054 C.C., invece, stabilisce che: “… Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno." Dalla richiamata disposizione codicistica, appare evidente che il legislatore abbia voluto introdurre una presunzione di colpa esclusiva del conducente, che dovrà necessariamente dimostrare di aver fatto quanto in suo potere per evitare il danno.


 


Dalla lettura combinata di tali norme sembrerebbe emergere una disciplina dettata chiaramente a favore del pedone, tuttavia, il legislatore si è preoccupato anche di disciplinare, ex art. 190 C.d.S., il comportamento dei pedoni, improntato a rigide regole di prudenza e cautela, al fine di garantire una circolazione stradale sicura per tutti gli utenti della strada.


In tal senso, proprio l’art. 190 C.d.S. dispone che il pedone, quando percorre una strada pubblica, deve circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per esso predisposti, deve attraversare la carreggiata servendosi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.


 


Si specifica che, per attraversamento pedonale, si intende, ai sensi dell’art. 3 C.d.S. “quella parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall’uno all’altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli”.


 


Chiaramente, anche l’automobilista è tenuto a rispettare una serie di obblighi a tutela dei pedoni; infatti, a norma dell’art. 191 C.d.S., gli autisti devono:


  • dare precedenza ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o che si trovano nelle loro immediate prossimità;
  • nello svoltare in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, devono rallentare gradualmente, fermarsi e dare la precedenza ai pedoni che transitano sull’attraversamento o che si trovano nelle sue immediate prossimità;
  • devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.

 


Appare condivisibile, quindi, l’assunto cui sono pervenuti recentemente i giudici di legittimità, laddove hanno riconosciuto che la violazione reciproca degli obblighi previsti dal legislatore espone entrambi gli utenti della strada, conducente del veicolo e pedone, a una possibile responsabilità concorrente in caso di incidente stradale con investimento del pedone (cfr. Cass. Civile n. 8940/2022; Cass. n. 25027/2019).


 


Tuttavia, affinché possa affermarsi la colpa esclusiva del pedone, deve realizzarsi una duplice condizione:


  • che il conducente del veicolo investitore si sia venuto a trovare, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza e prudenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati invece in modo rapido e inatteso;
  • che, nel comportamento del conducente, non sia riscontrabile alcuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza."

 


Questo è quanto recentemente ribadito dalla Cassazione in un caso in cui, dalle circostanze accertate, è emerso che nessun rimprovero di imprudenza o imperizia poteva essere mosso nei confronti dell’automobilista, riconoscendo, invece, a carico del pedone una condotta imprudente da cui è derivato il sinistro (cfr. Cass. n. 18321/2019).


Sulla scorta di tali indicazioni possiamo dedurre che, nel caso in cui il pedone si comporti in modo disattento, in violazione delle disposizioni normative richiamate, tale circostanza può condurre a superare la presunzione di colpevolezza del conducente del veicolo di cui all’art. 2054 C.C.


 


Sul conducente graverà sempre, comunque, l’onere di provare l’incidenza causale della condotta del pedone; dovrà, cioè, dimostrare di aver investito il pedone a seguito di un comportamento imprevedibile e non evitabile di quest’ultimo, la cui condotta deve risultare elusiva delle regole sulla circolazione stradale previste dal C.d.S.


 


Ebbene, nonostante tale situazione determini un concorso di colpa tra autista e pedone, la responsabilità sarà proporzionata in misura percentuale in base alle reciproche responsabilità.


 


Infatti, secondo un costante insegnamento giurisprudenziale: “…ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone; c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone...” (v. Cass. n. 8663/2017; Cass. n. 24472/2014; Cass. n. 396472014).


 


In conclusione, si rende necessario un comportamento responsabile da parte di tutti gli utenti della strada, in quanto le norme sulla circolazione vincolano sia i pedoni, sia i conducenti di veicoli su cui incombe, ex art. 2054 C.C., una presunzione di colpevolezza che, però, può essere superata nella misura in cui l’autista dimostri di non aver compiuto alcuna infrazione alle norme della circolazione stradale e a quelle di comune prudenza.



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