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Danno cagionato da veicolo privo di copertura asscurativa.

2023-02-06 11:33

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Danno cagionato da veicolo privo di copertura asscurativa.

Sinistri stradali tra veicoli che rimangono non identificati (i c.d. pirati della strada), ovvero privi di copertura assicurativa.

Percorrendo quotidianamente le strade con i nostri veicoli può capitare di essere coinvolti in incidenti con terzi che rimangono non identificati (i c.d. pirati della strada), ovvero privi di copertura assicurativa.


In casi simili, la gestione del sinistro non sempre è di semplice soluzione e si rende necessario rivolgersi ad un avvocato competente in materia di risarcimento danni da sinistri stradali.


 


Non tutti, infatti, sono a conoscenza dell’esistenza del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, o più brevemente FGVS, introdotto in Italia con legge n. 990 del 1969 (entrato in vigore nel 1971), poi sostituita dal Codice delle Assicurazioni Private, allo scopo di garantire, a chiunque ne abbia diritto, un giusto ed equo ristoro per danni conseguenti a incidenti stradali cagionati da veicoli privi di copertura assicurativa.


 


Il FGVS è gestito da CONSAP, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e con l’assistenza di un comitato composto dai rappresentanti di diversi Enti ministeriali e dell’Ivass.


 


Ai sensi dell’art. 286 del D.Lgs. 209/2005 è proprio l’Ivass a indicare, ogni tre anni, con provvedimento, le imprese competenti all’istruttoria e alla liquidazione dei danni.


 


Le ipotesi in cui è possibile chiedere l’intervento del FGVS sono tassativamente previste dal D.Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle assicurazioni private) e riguardano i danni o infortuni causati da:


 


  • Veicoli non identificati, per i soli danni alle persone. A partire dal 24 novembre 2007 è stato stabilito che, in caso di danni gravi alle persone, verranno risarciti anche i danni alle cose, ma con una franchigia pari a 500 euro che resta a carico del richiedente.
  • Veicoli non assicurati, per danni a persone e cose, questi ultimi con franchigia pari a 500 euro.
  • Veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario (es. auto rubate), sia per danni a persone sia a cose.
  • Veicoli assicurati presso una compagnia posta in liquidazione coatta amministrativa.

 


Il capitale occorrente a far fronte alle richieste di risarcimento è acquisito dal Fondo per effetto di una quota percentuale trattenuta da una componente delle polizze RC Auto.


 


Il tempo di prescrizione oltre il quale non è più possibile esercitare il diritto al risarcimento del danno varia in base alla gravità dei danni riportati.


 In particolare, la domanda per accedere al Fondo di garanzia vittime della strada va inoltrata al CONSAP e all’ente assicurativo designato per regione entro:


  • 2 anni dall’accaduto nel caso di incidente con lesioni a persone o cose;
  • 10 anni dall’accaduto nel caso di incidente con decesso.

 


Se sei rimasto coinvolto in un sinistro che rientra tra uno dei casi tipizzati dal Codice delle Assicurazioni Private? Contattaci ed esponi il tuo caso, così potremo verificare anche la presenza di franchigie ed eventuali prescrizioni, in modo da gestire l’intera procedura e farti ottenere il giusto risarcimento.



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