La sicurezza del cittadino viene, di frequente, messa in discussione a causa dal cattivo stato di manutenzione della strada, si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ad un’eccessiva usura dell’asfalto, a fondi dissestati, buche o avallamenti, a marciapiedi sconnessi o a segnaletica assente o inadeguata. Tali situazioni possono, infatti, dar luogo a innumerevoli risvolti negativi e spesso costosi (dai danni materiali quali lo spacco dello pneumatico, la deformazione del cerchio, la rottura di ammortizzatori o di altri componenti meccanici, alle lesioni fisiche) ed è legittimo chiedersi se un eventuale richiesta di risarcimento danni possa o meno essere fondata. Giova, al riguardo, richiamare l’art. 2051 c.c. che introduce un’ipotesi di c.d. responsabilità da cose in custodia: il soggetto custode di una cosa è obbligato al risarcimento nel caso in cui la res cagioni un danno a terzi, anche quando in capo al custode non sia ravvisabile alcuna condotta colposa. Ebbene, l’evento dannoso è la sola condizione necessaria a fondare la responsabilità, non essendo richiesta né la pericolosità della cosa in sé, né la colpa gravante sul custode. La responsabilità ex articolo 2051 c.c., quindi, ha natura oggettiva e consegue all'accertamento del rapporto causale tra la cosa in custodia e il danno, fatta salva la possibilità, per il custode, di fornire la prova esimente del caso fortuito e, in quanto tale, idonea a escludere il nesso causale (cfr. Cassazione Civile n. 39965/2021 del 14.12.2021). Dalla citata disposizione codicistica è agevole desumere una presunzione generale di responsabilità dell’Ente proprietario o del gestore della strada, che ha l’obbligo di custodirla e garantirne la manutenzione in modo da non dar luogo a situazioni di pericolo per gli utenti, che legittimamente confidano, nel percorrere una strada o un marciapiede, di non imbattersi in pericoli imprevedibili (cfr. Corte d’Appello di Napoli n. 3868 del 22.09.2017). L’elemento oggettivo in grado di interrompere il nesso causale tra danno arrecato dalla cosa e responsabilità del custode è il c.d. caso fortuito. Il caso fortuito attiene al profilo causale dell’evento, riconducibile ad un elemento esterno, che presenti i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità. Si tratta di una vera e propria circostanza interruttiva del nesso causale: il danno dev’essere stato cagionato da un fatto estraneo alla sfera di controllo del custode e si deve trattare di un fatto autonomo, imprevedibile e non evitabile. Il caso fortuito, finalizzato all’esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c., va individuato caso per caso e in modo concreto. Occorre, cioè, capire se le cause che hanno determinato l’evento dannoso siano conosciute o conoscibili dal custode (usura dell’asfalto, fondo sconnesso, buche, avallamenti, segnaletica assente o inadeguata, etc.), o se si tratta, invece, di situazioni di pericolo non conosciute, non prevedibili e, quindi, non evitabili, neanche attraverso un’attività di manutenzione puntuale e diligente. Onere della prova Il soggetto danneggiato, per ottenere il risarcimento, dovrà necessariamente provare il nesso causale tra la buca stradale e il danno; ciò non significa provare l’esistenza della buca o che l’incidente sia avvenuto lungo la strada in cui si trovava la buca stessa, bensì, che la presenza della buca abbia cagionato il danno o le lesioni fisiche subite (cd. nesso eziologico).
Pertanto, posto che gli utenti della strada devono sempre tenere una condotta prudente, nel caso di danno cagionato da una buca stradale non segnalata e poco visibile, la responsabilità è dell’Ente Gestore o custode della strada stessa, la richiesta di risarcimento danni risulta fondata e il custode dovrà versare le somme dovute a titolo di ristoro.