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DANNO DA LUCRO CESSANTE A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. LA PERDITA DEL LAVORO A CAUSA DEI POSTUMI DI UN SINIST

2023-02-27 12:34

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DANNO DA LUCRO CESSANTE A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. LA PERDITA DEL LAVORO A CAUSA DEI POSTUMI DI UN SINISTRO LEGITTIMA UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO?

Le conseguenze derivanti da un sinistro stradale possono essere di diversa natura e spesso gravi, non solo sotto l’aspetto materiale o dell’integrità fisica, ma possono anche influire negativamente nell’ambito lavorativo del danneggiato.


Si pensi, ad esempio, al caso in cui il danneggiato perde il proprio lavoro a tempo indeterminato a causa dei postumi di un sinistro stradale che gli rendono impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.


In tale ipotesi, la parte lesa potrà legittimamente agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante.


 


Per danno patrimoniale si fa riferimento alla lesione di un interesse patrimoniale da intendere, sia in termini di diminuzione del patrimonio (c.d. danno emergente), sia in termini di mancato guadagno determinato da un fatto dannoso (c.d. lucro cessante).


Tale tipologia di danno può derivare tanto da una responsabilità contrattuale, quanto da una responsabilità da fatto illecito (c.d. responsabilità aquiliana), ed è proprio questo il caso del sinistro stradale.


La giurisprudenza di legittimità, con una importante pronuncia, ha affermato il principio secondo cui: “… laddove il danneggiato dimostri di avere perduto un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare, a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni (nonchè di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici) che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro, in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate…” (cfr. Cass. n. 28071/2020).


Nella vicenda affrontata dalla Cassazione, il ricorrente subiva il licenziamento dal proprio lavoro a tempo indeterminato per effetto delle conseguenze derivanti da un sinistro stradale che gli rendevano impossibile la prosecuzione dell’attività lavorativa.


La Suprema Corte ha riconosciuto il danno patrimoniale relativo alla perdita reddituale calcolato sulla base dell’importo dei compensi che il lavoratore avrebbe conseguito se avesse proseguito il rapporto di lavoro senza essere licenziato, importo calcolato fino alla maturazione del trattamento pensionistico, oltre ad altri accessori e probabili incrementi.


 


Considerato che il lucro cessante costituisce un pregiudizio all’accrescimento del patrimonio, il danneggiato dovrà provare l’utilità patrimoniale che avrebbe conseguito in assenza del fatto illecito, e, dunque, dimostrare la sussistenza di un rapporto di causalità tra la condotta lesiva ed il danno.


Il riconoscimento del danno da lucro cessante, quindi, impone un giudizio di probabilità condotto dal giudice sulla base di elementi certi prodotti dal danneggiato.


La Cassazione ha anche ribadito che, non considerare nella liquidazione del danno quello che è l’intero pregiudizio subito (perdita dei redditi, in parte futuri, derivanti dal pregresso rapporto di lavoro dipendente), debba considerarsi come violazione dell’articolo 1223 c.c., secondo cui sono risarcibili i danni che costituiscono la conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento verificatosi (o del fatto illecito, come della vicenda che occupa).


Gli Ermellini hanno precisato, inoltre, che non può gravare sul danneggiato l’onere di provare l’impossibilità di trovare un’altra attività lavorativa, bensì sul danneggiante: infatti, qualora il responsabile del sinistro riesca a dimostrare che il danneggiato abbia trovato un nuovo lavoro retribuito, ovvero, che avrebbe potuto farlo e non lo ha accettato per sua colpa, il danno può essere liquidato nella differenza tra le retribuzioni perdute e quelle di fatto conseguite o conseguibili in virtù della nuova occupazione (cfr. ex multis: Cass., Sez. L, Sentenza n. 9616 del 12/05/2015, Rv. 635378 - 01).


In conclusione, è possibile affermare che la perdita del lavoro a causa dei postumi di un sinistro stradale legittima la richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante e che la liquidazione dovrà tenere conto dell’intero pregiudizio subito nella sfera patrimoniale del danneggiato.



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