Al fine di garantire un maggiore livello di tutela ai passeggeri aerei, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno approvato nel 2004 il Regolamento CE 261/04 il quale riconosce una serie di diritti fondamentali ai viaggiatori che subiscono le conseguenze delle inefficienze dei vettori aerei. In particolare, tali diritti sono invocabili nel caso di negato imbarco, cancellazione e ritardo del volo. Al ricorrere di tali eventi, il passeggero ha diritto all’imbarco su un altro volo, al rimborso del biglietto se non viene offerto un volo alternativo, nonché, alla compensazione pecuniaria per la perdita di tempo subita per effetto di taluno dei disservizi menzionati, vitto e alloggio se necessari, nonché, possibili risarcimenti supplementari. La disciplina contenuta dal Regolamento si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno degli Stati Membri, ma anche ai passeggeri in partenza da un aeroporto extra-UE qualora il volo sia destinato ad uno degli aeroporti degli Stati Membri dell’Unione Europea e sia operato da un vettore con sede legale in uno di tali Stati. Da un’attenta lettura dell’art. 3 del citato Regolamento, possiamo escludere l’applicabilità della disciplina in esso contenuta ai voli effettuati da una compagnia extra-Ue e in partenza da un territorio extra-UE, anche se destinati ad atterrare nei territori dell’Unione. Il Regolamento prevede che i passeggeri che subiscono un ritardo aereo all’interno dell’Unione Europea pari a 3 o più ore hanno diritto a un risarcimento compreso tra i 250 e i 600 euro; l’ammontare dell’indennizzo non dipende dal prezzo originario del biglietto, bensì, dalla lunghezza della tratta aerea e viene calcolata nel seguente modo:
Dopo 2 ore di ritardo, la compagnia deve fornire un servizio di assistenza in aeroporto fornendo snack e bevande, invece, se il volo viene spostato al giorno successivo, dovrà garantire un’adeguata sistemazione in hotel per il pernottamento. E’ bene precisare che la durata del ritardo viene calcolata in base all’orario di arrivo e non in base all’orario di decollo. Per orario di arrivo si intende il momento in cui l’aereo raggiunge l’aeroporto di destinazione e si apre almeno una delle porte, infatti, a partire da questo momento, si ritiene che i passeggeri possano lasciare l’aeromobile. La compensazione pecuniaria può essere definita come una forma di risarcimento forfettario e standardizzato previsto a favore del passeggero, ovvero, un indennizzo per la perdita di tempo e dei disservizi che questi è stato costretto a subire. Tuttavia, l’unica condizione prevista dalla normativa UE affinché le compagnie aeree debbano corrispondere l’indennizzo economico è che esse siano le dirette responsabili del ritardo. Il regolamento UE prevede, al ricorrere di determinai presupposti, il diritto a ricevere un rimborso da parte della compagnia aerea (o un volo sostitutivo), oltre all’assistenza a terra in aeroporto. Se la compagnia aerea non ha informato il passeggero con almeno 14 giorni di anticipo rispetto alla partenza, è previsto, inoltre, un indennizzo, indipendentemente dal prezzo del biglietto, compreso tra i 250 e i 600 euro a seconda della distanza delle tratte. Con una recente pronuncia del 2022, la CGUE ha affermato l’importante principio secondo cui, un vettore aereo extra-europeo risponde del ritardo del volo fatto su una tratta extra-europea quando tale volo è parte integrante di un unico contratto di trasporto aereo concluso dal passeggero con un vettore aereo europeo: questo in forza di un accordo di code-sharing che individua il vettore extra-europeo come vettore operativo. Altro aspetto su cui vale la pena soffermarsi è quello relativo all’individuazione del giudice competente ai fini della presentazione della domanda di risarcimento del danno per il ritardo accumulato da un volo aereo. Al riguardo si segnala un’importante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione secondo cui: “… la competenza a conoscere della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, proposta da un passeggero nei confronti del vettore aereo, va individuata secondo i criteri posti dall’art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale che, a questo fine, detta quattro criteri alternativi, attribuendo la competenza, a scelta dell’attore, anche al giudice avente sede nel luogo dove il vettore possiede una “impresa che ha provveduto a stipulare il contratto”, intendendosi per tale quello del “luogo in cui il vettore possiede un’organizzazione propria o un soggetto a lui strettamente collegato contrattualmente, per il tramite dei quali distribuisca i biglietti aerei, ovvero, il luogo di residenza del passeggero, quando il biglietto sia stato acquistato mediante la rete internet…” (Cfr. Cass. Sez. Unite, n. 3561 del 2020; Cass. Civ. n. 24632 del 2020). Recentemente, la Suprema Corte è torna sulla questione relativa alla competenza giurisdizionale nel caso di biglietto acquistato on line e ha affermato che, anche in mancanza di sede o di rappresentanza stabile del vettore straniero in Italia, la competenza giurisdizionale si radica in capo al giudice italiano qualora il soggetto trasportato abbia acquistato il biglietto aereo a mezzo Internet dal suo luogo di residenza sito in Italia (cfr. Cassazione, ordinanza n. 26869 del 2022). Se hai subito un ritardo aereo pari o superiore alle tre ore, ricorda di farti comunicare per iscritto dalla compagnia aerea il motivo del ritardo e ricorda di conservare le ricevute e scontrini dei generi di prima necessità da te acquistati e necessari a fronteggiare il ritardo. E’ bene ricordare che l’art. 35 della Convenzione di Montreal stabilisce che l’azione finalizzata alla richiesta di compensazione pecuniaria dovrà essere iniziata, a pena di decadenza, entro due anni dall’arrivo a destinazione o dal giorno in cui l'aeromobile avrebbe dovuto arrivare, o in cui il trasporto si è interrotto. Se anche tu hai subito un ritardo aereo superiore alle tre ore o ti è stato cancellato il volo contattaci, esponici il tuo caso e valuteremo insieme come procedere.
A maggior tutela dei diritti dei passeggeri aerei, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nel 2013, ha riconosciuto il diritto alla compensazione pecuniaria anche nel caso di ritardo e coincidenza aerea persa. Se il vettore offre un volo alternativo a quello perso sarà obbligato a pagare la compensazione se tale volo giunge a destinazione con un ritardo pari o superiore alle tre ore. Condizione per il riconoscimento della compensazione è che i voli siano compresi nella medesima prenotazione (Grande Sezione della Corte di Giustizia UE, Sentenza del 26/02/2013 – causa C–11/11).